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SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE |
CONTRATTO
DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i.
Aggiornato al D. Lgs. 106/2009 (modifiche, evidenziate in colore, in vigore dal 20 agosto 2009)
Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di
lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva
della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica
dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo
6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavorilavori,
ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti
modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale,
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto
di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione
dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente
al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento
di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai
fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia
affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide
con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento
di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva
dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso
il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione,
integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione,
sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia
di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni
e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde
in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori,
per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche
qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto,
di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di
beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere
specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418
del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare
o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni
.
I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.
Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati
prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati
entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso
a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia
delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,
di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che
il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato
e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori,
dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro
e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici
e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto
2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni
del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto,
il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Modulistica per la gestione delle offerte e delle richieste d'ordine
| Fascicolo informativo (DOC.O.04.01.FOR rev. 0008) | versione pdf | |
| Dichiarazione da parte del fornitore con interferenze (MOD.O.04.01.FOR rev. 0008) | versione pdf | versione word |
| Dichiarazione da parte del fornitore senza interferenze (MOD.O.04.04.FOR rev. 0001) | versione pdf | versione word |
| Dichiarazione ambientale del fornitore (MOD.O.04.05.FOR rev. 0000) | versione pdf | versione word |
| Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) | versione pdf | versione word |
| Verbale di sopralluogo da allegare al documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) | versione pdf | versione word |
| Contratto di comodato | versione pdf | versione word |